Il calcolo della tredicesima mensilità tiene conto del periodo effettivo di attività durante l'anno solare. Discorso simile per le ferie che dovranno essere concordate con il datore di lavoro in base alle relative necessità.

Anche i lavoratori domestici, come ogni altra categoria professionale, godono di specifici condizioni contrattuali che regolano, garantiscono e soprattutto tutelano la regolare attività.

In tal senso approfondiamo gli aspetti riguradanti la tradicesima mensilità e la maturazione delle ferie del lavoratore domestico regolarmente assunto.

L'ammontare della tredicesima deve essere elargita dal datore di lavoro entro la fine del mese di dicembre ed equivale esattamente a un dodicesimo del totale della retribuzione maturata in un anno di lavoro.

Per il calcolo della tredicesima si tiene in considerazione anche le assenze per malattia o infortunio sul lavoro, oltre all'eventuale periodo di maternità, per il solo periodo di attività e solamente per la parte non erogata dagli enti preposti.

Nel caso in cui l'attività domestica sia effettuata presso più abitazioni, a ogni datore di lavoro è richiesta una quota di tredicesima in base al relativo compenso orario corrisposto.

Per quanto riguarda il capitolo ferie, per ogni anno di attività presso lo stesso datore di lavoro il domestico matura un periodo di ferie di 26 giorni da concordare in base alle effettive esigenze del datore di lavoro.

Il compenso percepito durante il periodo di ferie è calcolato in 1/26 della retribuzione mensile al giorno, e comprenderà inoltre l'eventuale indennità sostitutiva per il vitto e per l'alloggio.

Nell'eventualità che l'attività lavorativa sia stata concordata sulla base di una retribuzione oraria, il singolo giorno di ferie sarà l'equivalente della media di ore lavorative mensili divise per 26.